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	<title>Comunicazioni</title>
	<description>Comunicazioni di servizio</description>
	<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:44:12 +0000</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Problemi posta con ALICE ADSL</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=239</link>
		<description><![CDATA[Avvisiamo la gentile clientela che dal 27/03/2009 abbiamo riscontrato un problema sulle linee ADSL ALICE DI TELECOM, questo si manifesta nell'invio di email con allegati superiori a 500kb verso i nostri servers. Questo malfunzionamento si manifesta anche nell'uso di FTP e sempre in fase di upload verso internet.<br />Specifichiamo che il problema in questione non si manifesta con gestori diversi da TELECOM.<br />Lo scorso 31/03/09 Telecom ha inviato un tecnico nella nostra sede ed egli ha constatato il loro problema ma non si è detto in grado di risolverlo. Il malfunzionamento non è circostanziato ai nostri server ma anche a quelli di altri provider come ad esempio gmail tuttavia si verifica solo con l'ADSL di ALICE TELECOM e non con altri fornitori di ADSL.<br />Monitorando la rete TELECOM si evince che esistono problemi con la loro connessione verso il seabone che porta la connessione verso l'estero. <br />Questo malfunzionamento non solo sta creando disagi ai nostri clienti ma anche a noi poiché il loro servizio clienti continua ad attribuire il problema ai provider quando si può facilmente verificare che con altri gestori di ADSL i servizi funzionano perfettamente.<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:44:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=239</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Problemi Alice</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=238</link>
		<description><![CDATA[Segnaliamo alla gentile clientela che al momento ci sono dei problemi di connettività per gli utenti di ALICE ADSL (TELECOM) pertanto se non riuscite a vedere il vostro sito o non funziona la posta elettronica bisognerà contattare il 187. Questi vi confermeranno il guasto e che i servizi saranno rispristinati al più presto possible.<br />Purtroppo non possiamo fare nulla per risolvere il problema visto e che non è il nostro.<br /><br />Supporto REM Graphics Srl<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:45:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=238</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Server LS-787</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=237</link>
		<description><![CDATA[Si avvisa la gentile clientela che sul server ls-787 il 12/11/08 è stato disattivato il funzionamento di allow_url_fopen dentro il php.ini.<br />Non sarà perciò più possibile aprire urls tramite php. Questa misura è stata presa per scongiurare il rischio di ripetuti attacchi su questo server.<br /><br />REM Graphics Srl<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=237</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trasferimento domini e trasferimento sito web</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=236</link>
		<description><![CDATA[Si precesia che il trasferimento di un dominio (cambio MNT) non comporta il trasferiemento del sito web ad esso associato dal vecchio provider né lo spostamento dei messaggi di posta elettronica.<br />Per spostare il sito web dal vecchio provider occorrerà scaricare il contenuto dallo spazio del vecchio provider e caricarlo nello spazio del nuovo programma.<br />Per spostare i vecchi messaggi di posta elettronica occorrerà scaricarli dal server del vecchio provider al proprio computer.<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:43:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=236</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trasferimento domini e trasferimento sito web</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=235</link>
		<description><![CDATA[Si precesia che il trasferimento di un dominio (cambio MNT) non comporta il trasferiemento del sito web ad esso associato dal vecchio provider né lo spostamento dei messaggi di posta elettronica.<br />Per spostare il sito web dal vecchio provider occorrerà scaricare il contenuto dallo spazio del vecchio provider e caricarlo nello spazio del nuovo programma.<br />Per spostare i vecchi messaggi di posta elettronica occorrerà scaricarli dal server del vecchio provider al proprio computer.<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:43:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=235</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trasferimento domini e trasferimento sito web</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=234</link>
		<description><![CDATA[Si precesia che il trasferimento di un dominio (cambio MNT) non comporta il trasferiemento del sito web ad esso associato dal vecchio provider né lo spostamento dei messaggi di posta elettronica.<br />Per spostare il sito web dal vecchio provider occorrerà scaricare il contenuto dallo spazio del vecchio provider e caricarlo nello spazio del nuovo programma.<br />Per spostare i vecchi messaggi di posta elettronica occorrerà scaricarli dal server del vecchio provider al proprio computer.<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:42:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=234</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pagamento con paypal</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=232</link>
		<description><![CDATA[Da oggi è possibile eseguire il pagamento dei nostri servizi anche con Paypal.<br />Aprendo un conto Paypal si potranno eseguire pagamenti a favore di chiunque disponga di un indirizzo email. Non saranno così rivelati i dati del conto corrente bancario o della carta di credito sulla quale si addebitano gli importi (con REM Graphics Srl anche il pagamento con carta di credito "standard" avviene su server sicuro ed i dati della carta vengono letti solo dall'istituto bancario che perfeziona la transazione).<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:16:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=232</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Adempimenti inizio attività e-commerce</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=226</link>
		<description><![CDATA[Di seguito riportiamo uno stralcio degli art. 18 e 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che disciplinano il commercio (compravendita di beni) via internet; tale disciplina non si applica invece alla fornitura di servizi.<br /><br />Art. 18<br />Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione<br />1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa <b><u>comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.</u></b> L'attività può essere iniziata decorsi <b><u>trenta giorni </u></b>dal ricevimento della comunicazione. <br />2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. <br />3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. <br />4. (vendita per televisione)<br />5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. <br />6. (vendita per televisione) <br />7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.<br /><br /><br />Art. 5.<br />Requisiti di accesso all'attività<br /><b><u>Non possono esercitare l'attività commerciale alimentare e non alimentare</u></b>, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione. <br />a) coloro che sono stati dichiarati <u><b>falliti;</b></u><br />b ) coloro che hanno riportato una <u><b>condanna</b></u>, con sentenza passata in giudicato, <b><u>per delitto non colposo</u></b>, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;<br />c) coloro che hanno riportato una <u><b>condanna a pena detentiva</b></u>, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;<br />d) coloro che hanno riportato <u><b>due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria</b></u>, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;<br />e) coloro che sono sottoposti ad una delle <u><b>misure di prevenzione </b></u>di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati <u><b>delinquenti abituali, professionali o per tendenza</b></u>. <br />Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. <br /><br />L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al <u><b>settore merceologico alimentare</b></u>, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:<br />a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;<br />b ) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;<br />c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b ) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. <br />In caso di società il possesso di uno dei requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:26:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=226</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Partita IVA nella home page del sito web</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=224</link>
		<description><![CDATA[Consigliamo ai nostri gentili clienti che non lo avesserò già fatto di indicare il proprio numero di partita IVA nella home-page del proprio sito web per adeguarsi alle disposizioni dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 così come modificato dal D.P.R. del 5 ottobre 2001 n. 404 del quale riportiamo il testo: <br /><br />"Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività).<br />1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. <b><u>L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A.</u></b> che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e <b><u>che deve essere indicato </u></b>nelle dichiarazioni, <b><u>nella home-page dell'eventuale sito web</u> </b>e in ogni altro documento ove richiesto.”<br /><br />La mancata osservanza di questa disposizione potrebbe comportare l’applicazione di una <b><u>sanzione amministrativa di importo variabile tra i 258 ed i 2.065 euro</u></b>.<br /><br />Ovviamente la norma sopra citata non si applica ai soggetti <b><u>non titolari di partita IVA </u></b>i quali non sono obbligati neanche a riportare nel proprio sito web il proprio codice fiscale.<br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:21:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=224</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Magento | Open Source Ecommerce Evolved</title>
		<link>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=222</link>
		<description><![CDATA[Da oggi i nostri nuovi server possono supportare l'opensource Magento. Per maggiori informazioni su Magento vi consigliamo di consultare il sito web <a href="http://www.magentocommerce.com" target="_blank">Magento</a><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:15:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://supporto.rem-graphics.it/index.php?showtopic=222</guid>
	</item>
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